Lessico della previdenza per la vecchiaia

Accredito di vecchiaia

L’accredito di vecchiaia è il denaro che viene versato ogni anno sul conto previdenziale di una persona. L’accredito di vecchiaia corrisponde ad una certa percentuale del salario coordinato di una persona. Questa percentuale varia a seconda dell’età di una persona. L’accredito di vecchiaia per chi ha tra i 25 e 34 anni, ad esempio, è pari al sette percento del salario coordinato.

Aliquota minima di conversione (2° pilastro)

L’aliquota minima di conversione determina la percentuale minima dell’avere di vecchiaia che viene erogata annualmente come rendita. Attualmente, ammonta allo 6.8 percento (aggiornato al 2024).

Avere di vecchiaia (2° pilastro)

L’AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) è il primo pilastro della previdenza per la vecchiaia svizzera.

L’AVS esiste affinché le persone in pensione possano coprire i propri bisogni di base (ad es. cibo e abbigliamento). L’AVS è obbligatoria. Chi riceve un salario, ha l’obbligo di versare il contributo AVS. La percentuale di salario versata all’AVS è dell'8.7 percento. La metà (4.35 percento) è a carico del dipendente e l’altra metà a carico del datore di lavoro. Il contributo AVS deve essere versato fino a quando una persona smette di lavorare o fino a quando raggiunge l’età di pensionamento.

Deduzione di coordinamento (2° pilastro)

La deduzione di coordinamento è l’importo che viene detratto dal salario annuo per calcolare l’ammontare del salario assicurato di una persona. Attualmente è pari a 25'725 franchi (aggiornato al 2024). L’obiettivo della deduzione di coordinamento è quello di evitare che una persona assicuri le stesse componenti salariali contemporaneamente sia presso l’AVS che presso la previdenza professionale.

Il salario annuo al netto della deduzione di coordinamento è anche chiamato «salario coordinato».

Obbligo di contribuzione

L’obbligo di contribuzione è l’obbligo di versare contributi alla previdenza per la vecchiaia. Per ogni pilastro della previdenza per la vecchiaia, esistono determinate condizioni per l’obbligo di contribuzione:

AVS (1° pilastro)

Chi lavora versa il contributo AVS per la prima volta a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Chi non lavora ma vive in Svizzera a lungo, deve versare il contributo AVS a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. Ne sono un esempio studentesse e studenti, personale impiegato a tempo parziale o anche globetrotter.

Previdenza professionale (2° pilastro)

La previdenza professionale prevede due diversi obblighi di contribuzione. Per i rischi di morte e invalidità, l’assicurazione è obbligatoria a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. L’assicurazione per la vecchiaia (ovvero la previdenza per la vecchiaia) è obbligatoria a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 24 anni.

 Previdenza individuale (3° pilastro)

Il 3° pilastro è facoltativo. Non è previsto alcun obbligo di contribuzione.

Previdenza individuale (3° pilastro)

La previdenza individuale è il terzo pilastro della previdenza per la vecchiaia svizzera. A differenza del primo e del secondo pilastro, è completamente facoltativa. Si può distinguere tra previdenza individuale vincolata (3a) e previdenza professionale libera (3b).

3a: per la previdenza individuale vincolata è necessario aprire un conto speciale. Il denaro può essere riutilizzato solo poco prima del pensionamento. Non si pagano tasse su questo denaro. Esiste però un importo massimo annuo che è ammesso versare (nel 2024: 7056 franchi).

3b: la previdenza individuale libera è il risparmio normale, ad es. su un conto di risparmio.

Previdenza per la vecchiaia

Quando una persona va in pensione, non riceve più uno stipendio. Affinché le persone abbiano denaro per vivere anche dopo il pensionamento, esiste la previdenza per la vecchiaia. Grazie alla previdenza per la vecchiaia, una persona in pensione riceve un determinato importo di denaro, ad es. mensilmente, come rendita per la vecchiaia. In Svizzera, la previdenza per la vecchiaia è suddivisa in tre parti (AVS, previdenza professionale, previdenza individuale). Ognuna di queste parti è chiamata «pilastro». È per questo che si parla di «principio dei tre pilastri» riferendosi alla previdenza per la vecchiaia svizzera.

Previdenza professionale (2° pilastro)

Il 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia è la previdenza professionale (abbreviata con PP). La previdenza professionale è anche chiamata cassa pensioni.

La previdenza professionale è regolata dalla «Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità» (abbreviata con LPP). L’obiettivo della previdenza professionale è quello di garantire che le persone possano mantenere i propri standard di vita abituali in caso di pensionamento, morte (ad es. di un familiare) o di un grave infortunio. 

I contributi alla previdenza professionale vengono versati solo a partire da un determinato reddito annuo (2024: 22'050 franchi). A partire da questo salario, sia i dipendenti che i datori di lavoro versano una parte nella cassa pensioni (contributo alle casse pensioni). Dopo il pensionamento si può decidere come si desidera ricevere indietro il denaro dalla cassa pensioni. Ci sono le seguenti possibilità:

  • Ricevere rendite regolari durante il pensionamento
  • Liquidare tutto il denaro risparmiato in un’unica soluzione (prelievo di capitale)
  • Ricevere una parte del denaro come rendita e una parte come prelievo di capitale

Salario coordinato/salario assicurato (2° pilastro)

Il salario coordinato è il salario che una persona può assicurare. Il salario coordinato è il salario annuo di una persona al netto della deduzione di coordinamento. A seconda dell’età della persona contribuente, sono diverse le componenti del salario coordinato che devono venire versate alla previdenza professionale.

Chi lavora deve assicurare il proprio salario quando raggiunge un salario annuo di almeno 22'050 franchi. Tuttavia, la deduzione di coordinamento ammonta a 25'725 franchi. Ciò significa che il salario coordinato può anche essere inferiore a zero, ovvero negativo. Se il calcolo del salario coordinato risulta in un importo negativo o inferiore a 3675 franchi, allora il salario coordinato viene arrotondato a 3675 franchi.

Sistema dei tre pilastri

La previdenza per la vecchiaia svizzera è suddivisa in tre parti (AVS, previdenza professionale, previdenza individuale). Ognuna di queste parti è chiamata «pilastro». È per questo che si parla di «principio dei tre pilastri» riferendosi alla previdenza per la vecchiaia svizzera. Ognuno di questi tre pilastri funziona secondo i propri principi e viene finanziato in maniera differente. Insieme, hanno lo scopo di garantire che le persone abbiano ancora denaro per vivere anche dopo il pensionamento.

Sistema di capitalizzazione (2° pilastro)

Il sistema di capitalizzazione è il sistema con cui viene finanziata la previdenza professionale. Con questo sistema, alla fine del servizio di assicurazione (ovvero al momento del pensionamento o quando una persona si fa erogare il denaro), una persona ha diritto ai contributi che lei stessa e i suoi datori di lavoro per lei hanno versato, nonché agli interessi che ha ricevuto su questo credito. Con il sistema di capitalizzazione, perciò, ognuno risparmia per sé.

Sistema di ripartizione (AVS)

L’AVS viene finanziata per il 73 percento attraverso il sistema di ripartizione (aggiornato al 2023). Questo significa che le spese correnti vengono finanziate dalle entrate correnti. Le rendite delle persone attualmente in pensione sono quindi pagate dai contributi AVS delle persone lavoratrici di oggi. A loro volta, le persone lavoratrici di oggi, una volta in pensione, riceveranno le rendite AVS versate dalle persone lavoratrici del futuro.

Soglia d’entrata (2° pilastro)

La soglia d’entrata è il livello di salario che una persona deve raggiungere prima di avere l’obbligo di contribuzione alla previdenza professionale. La soglia d’entrata corrente ammonta a 22'050 franchi di reddito annuo.