Norma sulla discriminazione9. febbraio 2020
Obiettivo: La norma penale sulla discriminazione dovrebbe essere ampliata. La discriminazione e l'incitamento all'odio a causa dell'orientamento sessuale dovrebbero diventare punibili penalmente.
Situazione attuale
Oggi la discriminazione e l'incitamento all'odio a causa dell'origine, dell'etnia o della religione di una persona sono punibili in base a quanto stabilito dalla norma penale sulla discriminazione.
La discriminazione e l'incitamento all'odio a causa dell'orientamento sessuale non sono compresi nella norma sulla discriminazione. Il Parlamento ha deciso di ampliare l'applicazione di questa norma per includervi anche la discriminazione e l'incitamento all'odio a causa dell'orientamento sessuale.
Contro questa decisione è stata lanciato un referendum facoltativo. Siamo quindi chiamati a votare in merito.
Che cosa cambierebbe?
Se l'oggetto in votazione verrà approvato, sarà ampliata la norma sulla discriminazione. La discriminazione e l'incitamento all'odio a causa dell'orientamento sessuale diventerebbero così punibili. Un'affermazione o un'azione discriminatoria diventerebbe punibile se soddisfa tutti e tre i seguenti criteri:
- Deve essere pubblica. Le affermazioni fatte all'interno della cerchia familiare o della cerchia di amici non sono quindi punibili.
- Deve essere intenzionale. Le autrici o gli autori devono aver consapevolmente definito o trattato una persona come inferiore.
- Deve negare a una persona i suoi diritti o deve definirla o trattarla come inferiore.
Diventerebbe ad esempio punibile rifiutare a qualcuno un servizio aperto al pubblico (come essere serviti al ristorante) o umiliare pubblicamente una persona (su internet o sul bus) a causa del suo orientamento sessuale. Il comportamento discriminatorio verrebbe così punito con una pena pecuniaria o con una pena detentiva che può durare fino ad un massimo di tre anni.
Argomenti dei favorevoli
- La protezione della discriminazione a causa dell'orientamento sessuale è un diritto fondamentale. L'ampliamento della norma tutela meglio sia gli individui che i gruppi.
- La libertà di espressione non è minacciata da questa modifica. Vengono vietati solo i comportamenti e le affermazioni discriminatorie e di incitamento all'odio. La libertà di discutere in modo critico rimane intatta.
- La tolleranza sta alla base della democrazia in Svizzera. La discriminazione non ha posto nel nostro sistema.
Argomenti dei contrari
- L’odio e la discriminazione vengono già sufficientemente puniti socialmente e giuridicamente. Non è dunque necessaria un'ulteriore legge.
- Le persone omosessuali e bisessuali sono membri della società a pieno titolo. L’oggetto in votazione le dipinge come una minoranza ritenuta debole.
- La libertà di espressione viene minacciata. Non vengono definite con sufficiente precisione quali affermazioni diventerebbero punibili. Le discussioni critiche in pubblico devono continuare a essere possibili.
La norma antidiscriminazione
Il Codice penale svizzero (CP) prevede un divieto di discriminazione (articolo 261bis CP). L’articolo in questione è anche noto come „norma antidiscriminazione“. La norma antidiscriminazione venne accolta nel Codice penale in seguito alla votazione popolare di settembre 1994. Essa vieta:
- L‘incitamento all’odio o la discriminazione di una persona o di un gruppo di persone a causa della loro razza, etnia o religione.
- La diffusione di ideologie che umiliano i membri di una razza, etnia o religione, così come la diffusione di menzogne che danneggiano la loro reputazione.
- Azioni di propaganda con lo stesso scopo.
- Discriminare o discreditare pubblicamente persone a causa della loro razza, etnia o religione, ledendo la loro dignità umana.
- Negare, sminuire o giustificare pubblicamente genocidi o altri crimini contro l’umanità.
- Negare a qualcuno un servizio destinato al pubblico a causa della razza, etnia o religione di una persona o di un gruppo di persone.
Questo stesso articolo si trova anche nel Codice penale militare (CPM). Il CPM regola i reati penali nell’esercito. Spesso esso viene modificato o aggiornato in contemporanea al CP.
Punibile o non punibile?
Affermazioni o azioni fatte nella sfera privata (ad esempio nella cerchia famigliare o nella cerchia di amici) non sono punibili. Anche le affermazioni fatte sul posto di lavoro, all’interno di associazioni o al bar non sono punibili, fintanto che tutte le persone presenti sono in confidenza. Se però delle persone sconosciute (ad esempio altri clienti del ristorante) sentono le affermazioni discriminatorie, esse diventano affermazioni di natura pubblica e diventano così perseguibili penalmente.
Le discussioni pubbliche e le affermazioni critiche tendenzialmente non sono punibili. Le discussioni pubbliche e le affermazioni critiche diventano però perseguibili penalmente quando adempiono a uno dei criteri seguenti:
- Ledono la dignità umana di una persona o di un gruppo di persone.
- Accusano gratuitamente una persona o un gruppo di persone di comportamenti criminali, sleali o immorali. Queste accuse sono di natura ideologica.
- Contengono insulti razzisti.
Entità della sanzione
Chi viola la norma antidiscriminazione in media viene punito con un tempo di prigione dai 3 ai 5 mesi o con una multa dai 400 ai 500 franchi. Delle sanzioni più alte vengono date soprattutto quando la violazione è accompagnata da altre violazioni come il danneggiamento materiale o la lesione corporale.
Tra il 2010 e il 2018 sono state condannate per violazioni della norma antidiscriminazione in media 46 persone all’anno. Nell’arco di questi nove anni sono state condannate in totale 418 persone.
Secondo i dati della Confederazione, la maggior parte delle vittime di discriminazione sono diventate tali a causa della loro appartenenza all’Ebraismo, del colore della loro pelle o della loro etnia di appartenenza.
Definizioni
Risultati
APPROVATA
57 % Si
43 % No