Divieto esperimenti13. febbraio 2022
Obiettivo: Vietare la sperimentazione su animali ed esseri umani in Svizzera.
Situazione attuale
In Svizzera è consentito effettuare esperimenti su esseri umani e animali.
Gli esperimenti sugli animali vengono effettuati soprattutto per sviluppare farmaci e terapie. Così vengono inoltre testate efficacia e sicurezza dei medicamenti. Chi intende eseguire un esperimento su animali è tenuto a sottoporlo per verifica a una commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. Le ricercatrici e i ricercatori possono svolgere sugli animali solo gli esperimenti strettamente necessari.
Anche la ricerca sugli esseri umani è sottoposta a rigide regole. Chi intende eseguire un esperimento su persone è tenuto a sottoporlo per verifica a una commissione etica cantonale. In questi casi, le ricercatrici e i ricercatori devono tutelare la dignità, la personalità e la salute della persona.
È stata presentata un’iniziativa popolare per vietare la sperimentazione su animali ed esseri umani. Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare.
Che cosa cambierebbe?
Se l’iniziativa popolare viene approvata, in Svizzera non sarà più consentito eseguire esperimenti su animali ed esseri umani. A determinate condizioni sarà però permesso procedere a prime applicazioni di farmaci e terapie su esseri umani e animali.
Verrà inoltre vietata l'importazione dall'estero di prodotti sviluppati ricorrendo alla sperimentazione animale. In Svizzera non sarà dunque più permesso, ad esempio, vendere farmaci testati sugli animali.
Infine, bisognerà investire in metodi di ricerca alternativi almeno tanto denaro quanto è stato investito finora nella ricerca con esperimenti sugli animali.
Argomenti dei favorevoli
- Molti dei farmaci testati sugli animali non hanno alcuna efficacia sull’uomo.
- Ogni anno vengono svolti esperimenti su circa 500’000 animali. Negli ultimi 25 anni questa cifra è rimasta invariata ed è troppo alta.
- Gli esperimenti su animali ed esseri umani vengono eseguiti per ragioni sbagliate. Non è la salute ad essere in primo piano, bensì gli interessi economici e legali.
Argomenti dei contrari
- Se non sarà più possibile testare farmaci su animali ed esseri umani ci saranno gravi conseguenze per la salute della popolazione.
- In alcuni settori della ricerca medica la sperimentazione sugli animali è l’unica possibilità di test. Per questo dev'essere mantenuta.
- La Confederazione sta già promuovendo alternative volte a ridurre il numero di esperimenti sugli animali.
Più Informazioni
Il percorso di un'iniziativa
Un comitato d'iniziativa – un gruppo di almeno 7 e un massimo di 27 persone aventi diritto di voto – redige un testo d’iniziativa. Il comitato d'iniziativa ha poi 18 mesi di tempo per raccogliere almeno 100’000 firme da persone aventi diritto di voto. Le firme vengono verificate nei Comuni. Una volta passati i 18 mesi, l'iniziativa popolare viene depositata e verificata dalla Cancelleria federale.
Se l'iniziativa popolare è valida, essa viene inoltrata al Consiglio federale:
- Il Consiglio federale ha 12 mesi di tempo per preparare un messaggio sull'iniziativa popolare. Il messaggio è indirizzato al Parlamento (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati). In esso, il Consiglio federale invita il Parlamento a raccomandare alle cittadine e ai cittadini di accettare oppure rifiutare l'iniziativa popolare.
- Il Consiglio federale ha 18 mesi di tempo se decide di contrapporre all'iniziativa popolare un controprogetto diretto oppure un controprogetto indiretto.
Al più tardi dopo 18 mesi, l'iniziativa popolare arriva in Parlamento:
- Il Parlamento ha 18 mesi di tempo per decidere se raccomandare di accettare oppure rifiutare l'iniziativa popolare alle cittadine e ai cittadini, così come ai Cantoni (Stati).
- Se il Consiglio federale ha preparato un controprogetto diretto o indiretto, il Parlamento ha 12 mesi di tempo per esprimersi sull'iniziativa e sul controprogetto diretto o indiretto.
- Il Parlamento ha altri 12 mesi di tempo a disposizione, se intende modificare il controprogetto diretto o indiretto del Consiglio federale o se intende elaborare un proprio controprogetto diretto o indiretto.
Dopo che il Parlamento ha formulato la sua raccomandazione per l’accettazione oppure il rifiuto dell'iniziativa popolare, oppure dopo aver elaborato un controprogetto diretto o indiretto in alternativa, l'iniziativa popolare verrà messa al voto.
Il percorso di un'autorizzazione per gli esperimenti
Gli esperimenti soggetti ad autorizzazione prevedono una procedura diversa a seconda del Cantone. Per capire come può essere strutturata tale procedura prendiamo ad esempio quanto accade nel Canton Zurigo.
Prima di tutto il team di ricerca deve sottoporre la richiesta di autorizzazione all’Ufficio del veterinario cantonale, che si occupa della regolamentazione in materia di tutela e detenzione di animali nel Cantone. All’interno di questo documento viene spiegato come si svolgerà la sperimentazione. L’Ufficio del veterinario cantonale esegue così una prima verifica, esaminando tra l’altro se alle ricercatrici e ai ricercatori è consentito svolgere test sugli animali. Nello specifico si verifica se gli esperimenti sono “soggetti a notifica” o “soggetti ad autorizzazione”. Gli esperimenti soggetti a notifica devono essere segnalati all’Ufficio del veterinario cantonale, ma non è necessaria una procedura di richiesta d’autorizzazione. Gli esperimenti soggetti ad autorizzazione devono invece essere notificati all’Ufficio del veterinario cantonale ed è poi necessario richiedere l’autorizzazione.
Se si tratta di un esperimento soggetto ad autorizzazione, in una seconda fase viene esaminato il suo livello di gravità. Se gli animali verranno sottoposti a sofferenze elevate o i test saranno effettuati su scimmie, il livello di gravità è pari a 3. Un aggravio lieve o medio rientra invece nelle categorie 1 e 2.
In seguitp la richiesta di autorizzazione viene inoltrata a una Commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (livello di gravità 3 o esperimenti sui primati) o a una cosiddetta sottocommissione (livelli di gravità 1 e 2) composte, tra l’altro, da membri di organizzazioni per la tutela degli animali, veterinarie e veterinari. Una volta presa la loro decisione, le commissioni la inviano nuovamente all’Ufficio del veterinario cantonale. In questa fase le commissioni possono proporre già una serie di condizioni da imporre alla sperimentazione. La decisione finale spetta all’Ufficio del veterinario cantonale, che decide se accogliere o rifiutare la richiesta di autorizzazione.
Non appena la sperimentazione viene approvata o respinta inizia un periodo di 30 giorni durante il quale è possibile presentare ricorso alla decisione dell’Ufficio del veterinario cantonale.
Nella maggior parte dei casi le autorizzazioni hanno una durata massima di circa tre anni, al termine dei quali è necessario avviare una nuova procedura di richiesta.
Principi 3R
I principi delle 3R sono delle direttive di base da applicare nella ricerca, attraverso i quali si intende provare a ridurre gli esperimenti sugli animali al minimo e utilizzare metodi alternativi. Le «R» stanno per:
Replacement (sostituzione): se è possibile condurre l’esperimento con metodi diversi dai test sugli animali bisogna utilizzare sempre la modalità alternativa.
Reduction (riduzione): vanno privilegiati i metodi che forniscono la stessa quantità di informazioni con un numero minore di test sugli animali.
Refinement (miglioramento): gli esperimenti e i metodi che provocano sofferenze, dolori e paure negli animali devono essere ridotti al minimo e migliorati.
Hai qualche domanda? Allora scrivici a info@easyvote.ch. Saremo lieti di rispondere a tutte le tue domande sul divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani e sul sistema politico della Svizzera?.